Il decreto
Recentemente, il Ministero della Cultura italiano ha emanato un decreto intitolato "Linee guida per la determinazione dei canoni minimi per la concessione dell'uso del patrimonio culturale custoditi dagli istituti nazionali e dai luoghi della cultura" (D.M.11 aprile 2023, n. 161). Il decreto ha sollevato preoccupazioni da parte di numerose organizzazioni e professionisti del settore del patrimonio culturale in quanto introduce tariffe minime per la creazione e l'uso a fini commerciali di riproduzioni digitali del patrimonio culturale demaniale, comprese le opere di dominio pubblico. Il decreto non considera le aree grigie in cui lo scopo commerciale è combinato con gli usi consentiti dal codice dei beni culturali.
Il decreto pregiudica la promozione e la diffusione del patrimonio culturale italiano, limita le libertà costituzionali di ricerca e di espressione e limita i diritti di "beneficiare del patrimonio culturale e contribuire al suo arricchimento" (Convenzione di Faro, art. 4).
Il Codice del Patrimonio Culturale Italiano
Il codice del patrimonio culturale italiano (decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42)stabilisce che le riproduzioni digitali fedeli del patrimonio culturale possono essere utilizzate a fini commerciali solo previa autorizzazione dell'istituto di tutela del patrimonio culturale che ha mantenuto l'opera fisica e previo pagamento di un canone.
Finora, secondo un'interpretazione più ampia del codice del patrimonio culturale, ciascun istituto di tutela del patrimonio culturale poteva decidere se prevedere l'autorizzazione e il pagamento della domanda (articoli 107 e 108).
Tuttavia, il nuovo decreto che introduce tariffe minime limita in modo significativo la discrezionalità concessa agli istituti di tutela del patrimonio culturale di proprietà dello Stato italiano. Gli effetti delle nuove disposizioni si ripercuotono sulle istituzioni più piccole che spesso trovano più conveniente non riscuotere commissioni, a vantaggio della promozione dell'istituzione e del patrimonio culturale stesso; e in termini di risparmi sui costi per l'attuazione del sistema di autorizzazione e di tariffazione.
Implicazioni per il pubblico dominio
Le disposizioni del Codice del Patrimonio Culturale e del Decreto esistono al di fuori della legge sul diritto d'autore. Si applicano indipendentemente dal fatto che un particolare manufatto del patrimonio culturale non sia più protetto dal diritto d'autore.
Di conseguenza, anche quando i materiali sono di pubblico dominio, e potrebbero, da questo punto di vista, essere riprodotti e diffusi senza restrizioni, continuano ad applicarsi le limitazioni poste dal Codice del Patrimonio Culturale e dal Decreto. Il Codice del patrimonio culturale italiano limita quindi il pubblico dominio, ora esplicitamente tutelato a livello europeo dall'articolo 14 della direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (CDSM).
L'attuazione italiana dell'articolo 14 della direttiva CDSM ha sollevato numerose preoccupazioni. Ai sensi dell’articolo 14, sulle riproduzioni di opere di arti visive di pubblico dominio non può essere rivendicata alcuna protezione dei diritti connessi (un tipo «minore» di protezione del diritto d’autore). Mentre questo articolo mira a salvaguardare e mantenere lo status di pubblico dominio in ambito digitale, l'articolo 32, quarto comma, della legge italiana sul diritto d'autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941), che recepisce l'articolo 14, fa esplicito riferimento a non scavalcare il codice dei beni culturali, che limita effettivamente l'effetto pratico dell'articolo 14.
Il decreto sta già danneggiando la diffusione del patrimonio culturale italiano e la condivisione delle conoscenze. Molte Istituzioni Nazionali che avrebbero applicato politiche di Open Access ora devono applicare le tariffe previste dal Decreto senza avere la possibilità di scegliere la strategia più adatta alle loro caratteristiche.
Come il Decreto fa un passo indietro rispetto allo status precedente
Per quanto riguarda l'editoria, il decreto aumenta le tasse per il rimborso. Esso impone il pagamento di una tassa per la pubblicazione di prodotti con un prezzo di copertina superiore a 50 euro e una tiratura superiore a 300 copie.
Il decreto contraddice le linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riutilizzo delle riproduzioni del patrimonio culturale in ambiente digitale emanate dall'Istituto centrale per la digitalizzazione dei beni culturali - Biblioteca digitale del ministero della Cultura (nel corso della precedente legislatura) - nel giugno 2022 nell'ambito del piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Gli orientamenti raccomandavano esplicitamente che la pubblicazione di immagini del patrimonio culturale demaniale in qualsiasi prodotto editoriale fosse gratuita, indipendentemente dal prezzo di copertina e dal numero di copie stampate.
Le disposizioni del nuovo decreto sono addirittura peggiori di quelle del decreto ministeriale 8 aprile 1994, che prevedeva la gratuità delle monografie con un prezzo di copertina fino a 70 euro e una diffusione di 2.000 copie, nonché di tutte le pubblicazioni periodiche.
Il decreto ha inoltre ignorato il parere della Corte dei conti italiana, che ha pubblicato la risoluzione n. 50/2022/G sulle "spese per le tecnologie dell'informazione con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano", sottolineando che i costi di attuazione del sistema tariffario spesso superano le entrate generate dalle commissioni stesse.
Come il decreto introduce una legislazione complessa e carente
Il decreto presenta numerosi problemi dal punto di vista dell'attuazione delle politiche di accesso aperto. Introduce inoltre diverse ambiguità che possono avere un impatto negativo sulle istituzioni del patrimonio culturale e sui diritti di coloro che le utilizzano. Uno di questi è la mancanza di chiarezza se l'utente riproduce in modo indipendente il patrimonio culturale per scopi non commerciali. Inoltre, il decreto non affronta una vasta gamma di scenari in cui la finalità commerciale può essere solo indiretta e l'uso rientra nelle eccezioni previste dall'articolo 108 del codice dei beni culturali come (uso personale, studio, ricerca, libera espressione, valorizzazione ed espressione creativa).
Cosa puoi fare
Se desideri saperne di più sulle questioni sollevate in questo post, ti invitiamo ad aderire alla comunità dei diritti d'autore di Europeana Network Association e a seguire i lavori della task force di cui all'articolo 14. Vi invitiamo inoltre a seguire le attività del Capitolo Creative Commons Italia e a leggere le osservazioni del Capitolo CC Italia sul recente Decreto sulla tariffa minima.
